Prescrizione delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione

Mediolanum Vita S.p.a., ricorda che l’art. 22, comma 14, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge dalla L. n. 221 del 2012) ha modificato l'art. 2952 del Codice Civile, prevedendo la modifica da due a dieci anni del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

Si ricorda pertanto che tutte le prestazioni derivanti da contratti assicurativi non reclamate nel nuovo termine decennale di prescrizione, dovranno essere devolute dalla Compagnia ad un apposito Fondo costituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di indennizzare i risparmiatori che abbiano subito danni da investimenti sul mercato finanziario.

Ciò preclude qualsiasi possibilità da parte di Mediolanum Vita S.p.A. di riconoscere un diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, che non sia stato reclamato dai Beneficiari entro il suddetto termine.

Al fine di evitare l'estinzione del diritto a causa della prescrizione la invitiamo a rivolgersi tempestivamente al suo Family Banker in caso di decesso dell’Assicurato o di scadenza di contratto per procedere con l'invio a Mediolanum Vita della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione.
In alternativa è possibile scrivere al seguente indirizzo:

Mediolanum Vita S.p.A.
Palazzo Meucci
Via Ennio Doris
20079 Basiglio (Mi)

Per maggiori informazioni può rivolgersi al Banking Center di Banca Mediolanum al Numero Verde 800.107.107.

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