Sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi

Provvedimento IVASS n.56 del 9 febbraio 2017

Si informa che l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha provveduto ad emanare un Provvedimento (Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2017) per disciplinare la sospensione temporanea dei termini di pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Alla luce del sopra citato Provvedimento, viene riconosciuta ai Contraenti/Aderenti delle polizze danni e polizze vita a premio annuo – anche se frazionato - residenti nei Comuni colpiti dal sisma, la possibilità di sospendere il pagamento dei premi per 6 mesi, pur mantenendo attiva la copertura assicurativa.
La sospensione decorre:
- dal 24 agosto 2016 per i residenti nei Comuni indicati nell’Allegato 1;
- dal 26 ottobre 2016 per i residenti nei Comuni ricompresi nell’Allegato 2 .

Inoltre, per i residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e all’INPS territorialmente competenti, e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità, ai sensi della normativa vigente.

Il termine di sei mesi, decorrenti dalle date sopra indicate, è prorogato di ulteriori sei mesi limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, nonché nei Comuni sopra elencati, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione agli enti competenti della dichiarazione di inagibilità, ai sensi della normativa vigente.

Al termine del periodo di sospensione il Contraente/Aderente dovrà corrispondere alla Compagnia i premi sospesi, concordandone con quest’ultima le modalità.

Si segnala che la sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale originariamente convenuta e, pertanto, qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, oppure qualora sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

Si informa che Banca Mediolanum S.p.A., su incarico di Mediolanum Vita S.p.A., ha provveduto ad inviare apposita comunicazione informativa ai clienti residenti nei comuni indicati negli Allegati.

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