Novità fiscali dal 1 gennaio 2012
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 la ritenuta fiscale applicabile ai proventi realizzati dai prodotti assicurativi di Ramo I, di Ramo III (Unit Linked o Index Linked), di Ramo V (di Capitalizzazione) o "multi-ramo" è determinata annualmente in base alla composizione degli investimenti sottostanti a ciascuna singola polizza (in base cioè alla distribuzione dell'investimento nei diversi Fondi Interni, dove applicabile) registrati nell'ultimo anno.
In particolare, la ritenuta fiscale è determinata applicando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% sui proventi realizzati (c.d. "imponibile fiscale") che dipende dalla ripartizione dell'investimento in:
a) obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 62,5%);
b) altre tipologie di investimenti (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 100%).
In altri termini, la ritenuta fiscale può essere determinata applicando all'intero importo dei proventi realizzati un'imposta sostitutiva equivalente (la cosiddetta aliquota fiscale "sintetica") calcolata ponderando l'imposta del 12,5% per la quota parte di investimento del fondo interno assicurativo/prodotto in titoli di cui alla tipologia a), e l'imposta del 20% per la restante parte degli investimenti del fondo interno assicurativo in titoli di cui alla tipologia b).*
Si segnala infine che l'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Per il 2012 l'imposta è pari allo 0,1% in misura proporzionale su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Dal 2013 sarà pari 0,15%, senza alcun limite massimo.
Di seguito un esempio esplicativo:
Esempio: tassazione sui proventi realizzati
La polizza A ha registrato nell'ultimo anno un investimento medio in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni di Paesi white list pari al 40%. I proventi realizzati da tale parte di investimento sono computabili per il solo 62,5% ai fini dell'applicazione dell'imposta, mentre la restante parte dell'investimento, pari al 60%, è computabile per intero a tale fine.
Mario Rossi effettua un riscatto realizzando un provento pari a € 200.
L'imposta sostitutiva pari al 20% verrà applicata al solo "imponibile fiscale", pari all' 85% ("percentuale imponibile fiscale") del provento realizzato.
La "percentuale imponibile fiscale" è infatti determinata come:
100%*60%+ 62,5% * 40% = 85%
e l'"imponibile fiscale" sarà pari a 85%*200€=170€.
Pertanto, la ritenuta fiscale sarà pari al 20% dell'"imponibile fiscale", 20%*170€=34€.
In altri termini, l'aliquota fiscale "sintetica" è pari al 20%*60%+12,5%*40%=17%, e la ritenuta fiscale è pari al 17% dell'intero provento realizzato (17%*200€=34€).
*Per i prodotti Mediolanum TFM e Mediolanum TFM New, si precisa che Mediolanum Vita S.p.A. non applicherà l'imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. L'indennità di fine mandato erogata a fronte della liquidazione della polizza sarà assoggettata a tassazione separata in capo all'amministratore se sussistono le condizioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. c) del TUIR.
30 dicembre 2011